La scorsa settimana abbiamo parlato del Dvr (documento di valutazione dei rischi): che cos’è e come è possibile classificare i rischi che sono presenti in azienda, ai fini della sicurezza sul lavoro.
Questa settimana facciamo invece chiarezza sulle modalità e le tempistiche di aggiornamento del Dvr: ogni quanto va aggiornato? Se è cambiato qualcosa bisogna aggiornarlo subito, oppure si deve aspettare la scadenza naturale? Queste e molte altre domande ci vengono rivolte solitamente dai nostri clienti.
Ecco in 5 punti tutto quello che dovete sapere per avere un Dvr a prova di ispezione.
- Ogni quanto si aggiorna il DVR?
Non esiste una scadenza stabilita per legge, l’importante è che il documento rispecchi sempre la situazione aziendale attuale dell’azienda. Il documento andrà aggiornato ogni volta che:
- vi sono dei cambiamenti nel ciclo produttivo
- vengono introdotte nuove mansioni
- nuove macchine o in caso di trasferimento dell’azienda.
Non serve realizzarlo da capo ma integrarlo con i nuovi rischi. Ad ogni modo, visto che alcune tipologie di rischio (chimico, biologico, rumore, vibrazioni, ecc) richiedono un aggiornamento periodico (ogni 3 o 4 anni) suggeriamo una revisione completa ogni tre anni.
- Perché aggiornare il DVR se in azienda non è cambiato nulla?
Capita che i cambiamenti aziendali elencati prima non si verifichino. E allora perché è comunque necessario Nel periodo di tempo che intercorre tra la redazione del DVR e il suo aggiornamento (3/4 anni) a livello normativo può accadere che:
- siano uscite novità che riguardano nuovi rischi;
- siano state introdotte nuove modalità di valutazione dei rischi, annullando le precedenti;
- sia possibile adottare nuove procedure di sicurezza che prima non erano ritenute necessarie;
- alla luce di nuovi studi e ricerche alcune mansioni necessitano di sorveglianza sanitaria.
In generale è sempre meglio valutare in maniera più approfondita alcuni rischi che prima non erano stati considerati rilevanti.
- Quando si aggiorna il DVR bisogna rifare le nomine (RSPP, addetti emergenze, medico, ecc.)?
No. Le nomine devono essere rinnovate solo dopo revoca o dimissioni dall’incarico della persona. Non è pertanto necessario procedere con una nuova nomina se il Dvr viene aggiornato.
- Cosa non deve mai mancare nel DVR?
- Valutazione dei rischi (ovviamente)
- Dati aziendali
- Nominativi delle figure della sicurezza
- Il metodo che è stato applicato per la valutazione dei rischi
- Il programma di miglioramento
- Le firme di DDL, RSPP, RLS, MC.
- Come dimostro di aver attuato il programma di miglioramento?
Per alcuni interventi organizzativi o documentali, la cui realizzazione era già in programma, è sufficiente tenere a disposizione attestati, perizie, verbali, nomine ecc.. Per altri interventi è comunque possibile redigere un breve verbale, firmato dal DDL, in cui si dichiara che è stato implementato l’intervento previsto. Lo scritto sarà poi allegato alla documentazione della sicurezza aziendale.