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Scia antincendio: le risposte alle domande più frequenti

 

  1. Quando si redige la Scia antincendio/Certificato di prevenzione incendi?

La Scia antincendio è un documento che autorizza le imprese ad esercitare la propria attività, qual ora rispettino una serie di requisiti che garantiscono la prevenzione degli incendi. L’autorizzazione viene rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e riguarda solo le attività che rientrano nell’elenco allegato al DPR 151/11 (ex DM 10/3/98, ex Legge 818/84). La SCIA antincendio non è da confondersi con la SCIA di inizio attività commerciale.

  1. Chi è autorizzato alla redazione di tale pratica?

Possono realizzare questo documento solo i professionisti in possesso di attestazione di frequenza con esito positivo al corso base di specializzazione di prevenzione incendi  (D.5/8/2011, ex Legge 818/84). Devono essere iscritti inoltre all’elenco del Ministero degli Interni dei professionisti autorizzati.

  1. Cosa è contenuto nella SCIA antincendio?

La Scia contiene un progetto di prevenzione e protezione incendi in cui, in base a diversi parametri (attività soggette al controllo VVF, carico di incendio, numero di persone presenti, tipologia delle strutture, percorsi d’uscita, ecc.) vengono stabiliti:

  • numero e tipologia di mezzi di estinzione
  • misure strutturali di prevenzione (porte e muri REI)
  • numero di uscite di emergenza, ecc.

Una volta elaborato il documento in genere il professionista lo consegna al Comando dei Vigili del Fuoco.

  1. Ogni quanto va rinnovata e cosa deve contenere il rinnovo?

La Scia antincendio deve essere aggiornata ogni 5 / 10 anni a seconda del tipo di attività. Sempre a seconda della tipologia di attività può essere sufficiente una “pratica di nulla mutato”, oppure effettuare delle prove di tenuta degli idranti o eventuali modifiche in seguito all’introduzione di novità legislative.

  1. Se non presento la Scia antincendio cosa può succedere in caso di controllo?
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Oltre alle sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nel momento in cui i soggetti responsabili non richiedano per esempio:

  • il rilascio / il rinnovo del certificato di prevenzione incendi;
  • i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico.

La sospensione è disposta fino a che l’attività non avrà sistemato quanto è risultato non in linea (art.20 comma 3 D. Lgs 139/2006 )