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Dvr 2° parte | 5 cose da sapere su come e quando aggiornarlo

La scorsa settimana abbiamo parlato del Dvr (documento di valutazione dei rischi): che cos’è e come è possibile classificare i rischi che sono presenti in azienda, ai fini della sicurezza sul lavoro.

Leggi qui l’articolo.

Questa settimana facciamo invece chiarezza sulle modalità e le tempistiche di aggiornamento del Dvr: ogni quanto va aggiornato? Se è cambiato qualcosa bisogna aggiornarlo subito, oppure si deve aspettare la scadenza naturale? Queste e molte altre domande ci vengono rivolte solitamente dai nostri clienti.

Ecco in 5 punti tutto quello che dovete sapere per avere un Dvr a prova di ispezione.

  1. Ogni quanto si aggiorna il DVR?

Non esiste una scadenza stabilita per legge, l’importante è che il documento rispecchi sempre la situazione aziendale attuale dell’azienda. Il documento andrà aggiornato ogni volta che:

  • vi sono dei cambiamenti nel ciclo produttivo
  • vengono introdotte nuove mansioni
  • nuove macchine o in caso di trasferimento dell’azienda.

Non serve realizzarlo da capo ma integrarlo con i nuovi rischi. Ad ogni modo, visto che alcune tipologie di rischio (chimico, biologico, rumore, vibrazioni, ecc) richiedono un aggiornamento periodico (ogni 3 o 4 anni) suggeriamo una revisione completa ogni tre anni.

  1. Perché aggiornare il DVR se in azienda non è cambiato nulla?

Capita che i cambiamenti aziendali elencati prima non si verifichino. E allora perché è comunque necessario Nel periodo di tempo che intercorre tra la redazione del DVR e il suo aggiornamento (3/4 anni) a livello normativo può accadere che:

  • siano uscite novità che riguardano nuovi rischi;
  • siano state introdotte nuove modalità di valutazione dei rischi, annullando le precedenti;
  • sia possibile adottare nuove procedure di sicurezza che prima non erano ritenute necessarie;
  • alla luce di nuovi studi e ricerche alcune mansioni necessitano di sorveglianza sanitaria.
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In generale è sempre meglio valutare in maniera più approfondita alcuni rischi che prima non erano stati considerati rilevanti.

  1. Quando si aggiorna il DVR bisogna rifare le nomine (RSPP, addetti emergenze, medico, ecc.)?

No. Le nomine devono essere rinnovate solo dopo revoca o dimissioni dall’incarico della persona. Non è pertanto necessario procedere con una nuova nomina se il Dvr viene aggiornato.

  1. Cosa non deve mai mancare nel DVR?
  • Valutazione dei rischi (ovviamente)
  • Dati aziendali
  • Nominativi delle figure della sicurezza
  • Il metodo che è stato applicato per la valutazione dei rischi
  • Il programma di miglioramento
  • Le firme di DDL, RSPP, RLS, MC.
  1. Come dimostro di aver attuato il programma di miglioramento?

Per alcuni interventi organizzativi o documentali, la cui realizzazione era già in programma, è sufficiente tenere a disposizione attestati, perizie, verbali, nomine ecc.. Per altri interventi è comunque possibile redigere un breve verbale, firmato dal DDL, in cui si dichiara che è stato implementato l’intervento previsto. Lo scritto sarà poi allegato alla documentazione della sicurezza aziendale.