Decreto Lavoro e sicurezza sul lavoro sono due temi che in questo momento vanno di pari passo.
Il 4 maggio è uscito infatti il nuovo Decreto Lavoro, nel quale sono stati modificati alcuni punti del Testo Unico per la Sicurezza noto anche come D.Lgs. 81/08.
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri nella data simbolica del 1° maggio, il Decreto Lavoro 2023, chiamato anche “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro e in materia di salute”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48: le misure in ambito sicurezza sul lavoro
Tra le varie disposizioni attuate che riguardano per lo più la regolamentazione del lavoro come per esempio il nuovo taglio del cuneo fiscale, l’assegno di inclusione (lo strumento che dal prossimo gennaio prenderà il posto del reddito di cittadinanza), nuovi bonus assunzione e l’aumento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per chi ha figli a carico, sono state inserite delle modifiche al D.lgs.81/08. di carattere più formale che sostanziale.
Vediamole brevemente, considerando il fatto che molte di esse sono già praticamente in essere.
Decreto lavoro e nomina del medico competente
Il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 ribadisce che è necessario nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e “qualora richiesto” dal DVR. Questa è un’attività che è già di prassi, ovvero nominare il medico quando dal DVR emergono rischi per cui la tutela della salute dei lavoratori richiede la visita medica periodica.
Prevedere e implementare la sorveglianza sanitaria è un obbligo sancito dal D. Lgs. 81/08 per determinate categorie professionali per le quali appunto emergono rischi specifici per i quali è necessario un controllo sanitario.
Medico del lavoro: 8 cose da sapere
Trasferimento della cartella sanitaria: cosa ribadisce il Decreto Lavoro
Un’altra pratica ribadita dal Decreto Lavoro, di fatto già prevista ma purtroppo non correttamente applicata da molte aziende, riguarda la gestione corretta delle cartelle sanitarie da parte del datore di lavoro.
La cartella sanitaria si compone di quei documenti compilati dal medico competente del lavoro in occasione della visita medica. Una volta emesso il giudizio di idoneità o inidoneità (temporanea o totale) il medico del lavoro consegna le cartelle sanitarie sigillate all’azienda la quale deve conservarle con cura.
Quello che spesso i datori di lavoro dimenticano è che le cartelle sanitarie del lavoro devono essere consegnate ai lavoratori in occasione della chiusura del rapporto di lavoro affinché essi, entrando nella nuova azienda, possano fornirla al nuovo medico competente. Il nuovo medico del lavoro potrà quindi consultarla ed emettere il giudizio di idoneità basandosi anche sullo storico delle visite precedenti.
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Sostituzione temporanea del medico competente: a chi spetta la nomina?
Il Decreto Lavoro specifica che se il medico competente nominato fosse soggetto a impedimenti per l’adempimento dei suoi obblighi, può nominare un sostituto temporaneo. La nomina del sostituto deve essere fatta direttamente dal medico competente e non dal datore di lavoro.
In passato infatti, in quanto la questione non era esplicitata nel D.Lgs. 81/08, il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali con Interpello prot. n. 25/I/0001768 del 23.02.2006 aveva chiarito che, il medico competente, impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti al proprio servizio per malattia o per altri impedimenti oggettivi, avrebbe potuto farsi sostituire da altri colleghi ma solo a seguito di nomina del datore di lavoro.
Da adesso, a seguito della pubblicazione del Decreto Lavoro, sarà responsabile di tale incarico il medico competente e non più il datore di lavoro.
Imprese familiari e lavoratori autonomi e gli obblighi di cantiere
Il Decreto Lavoro dichiara in maniera esplicita e inequivocabile che le imprese familiari e i lavoratori autonomi, in materia di obblighi di cantiere, hanno l’obbligo di utilizzare correttamente gli apprestamenti previsti in cantiere quali ponteggi, trabattelli, parapetti mobili ecc.; una disposizione già richiesta e di fatto presente implicitamente nell’art. 21 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro. Ora non ci saranno più fraintendimenti.
Il futuro accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza sul lavoro
L’Accordo Stato Regioni è quello strumento normativo con il quale governo, regioni e province autonome coordinano l’esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune in attuazione del principio di leale collaborazione e per il quale è prevista l’unanimità.
Il Decreto Lavoro parla in particolare del futuro Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza sul lavoro, la cui delibera è auspicata per il 2023, e del fatto che in esso dovranno essere previste anche le modalità per il monitoraggio e controllo dell’applicazione di quanto riportato nell’accordo stesso.
In altre parole non dovranno essere solo presenti le modalità di svolgimento della formazione sicurezza sul lavoro ma anche le istruzioni per controllare che essa venga svolta correttamente.
Formazione del datore di lavoro nell’uso delle attrezzature
Oltre alla formazione del datore di lavoro che sarà prevista dal futuro Accordo Stato Regioni, nel Decreto Lavoro è stata prevista anche una formazione tecnica per l’uso diretto da parte del DDL di attrezzature che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici.
Viene ribadito il concetto che anche il datore di lavoro, se utilizza attrezzature pericolose o che richiedono un particolare addestramento, svolga la formazione prevista come i propri dipendenti.